Doppio cognome nascituro

è possibile in Italia, dare al nascituro il cognome di entrambi i genitori?

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In Italia non c’è una legge che preveda in modo esplicito l’attribuzione del cognome paterno al neonato, è solo una prassi che si è consolidata nella tradizione dell’anagrafe italiana. è possibile aggiungere il cognome materno se si dimostra che c’è un motivo fondato: un interesse da tutelare. In sostanza, chi vuole può intraprendere una strada giuridica complessa che può durare anni.

Tuttavia, recentemente la Corte costituzionale, con la sentenza n. 61/2006 ha affrontato la questione con riferimento agli artt. 143-bis, 236, 237 secondo comma, 262, 299 terzo comma del codice civile e dagli artt. 33 e 34 del D. P. R. n. 396/2000, “…nella parte in cui prevede che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre, anche quando vi sia in proposito una diversa volontà dei coniugi, legittimamente manifestata”.

La Suprema Corte ha rilevato l’impossibilità, per la madre, di trasmettere al figlio il proprio cognome e, quindi, l’impedimento posto a carico di quest’ultimo di “…acquisire segni di identificazione rispetto ad entrambi i genitori, testimoniando la continuità della sua storia familiare anche con riferimento alla linea materna”. Tale norma infatti violerebbe il principio di eguale e pari dignità dei coniugi secondo la Costituzione.

 

Vari sono i disegni di legge presentati a tal proposito, ma nessuno di essi si è ancora trasformato in legge.

 

Federica

 

fede