Trasporto bambini sui taxi
Stavo leggendo l’articolo 172 del codice della strada e finalmente ho letto la legge sul trasporto dei bambini in taxi:
2.2. Impiego dei dispositivi di ritenuta per bambini sui taxi e sugli autoveicoli da noleggio con conducente.
La nuova formulazione dell’art. 172 del Codice della strada ( D.Lgs. n. 285 del 1992 ), sia pure con un contenuto più ampio, ha mantenuto l’esenzione dall’utilizzazione dei dispositivi di ritenuta quando i bambini di statura non superiore a 1,50 m sono a bordo di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza (taxi) o su autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
Per il trasporto sugli autobus, invece c’è questa:
2.3. Impiego dei dispositivi di ritenuta per bambini sugli autobus.
I bambini di età non superiore a 3 anni possono essere trasportati sui minibus e sugli autobus di cui alle categorie internazionali M2 ed M3, senza necessità di adottare particolari accorgimenti.
I bambini di età superiore a 3 anni, invece, devono essere trasportati utilizzando i sistemi di ritenuta di cui l’autobus o il minibus è dotato e per i quali sia compatibile l’impiego da parte dei bambini stessi. Sull’argomento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la circolare che si allega (Allegato 3), ha infatti precisato che l’uso dei dispositivi di sicurezza (cinture di sicurezza e/o sistemi di ritenuta per bambini) è obbligatorio per tutti gli occupanti di autobus o minibus che hanno età superiore a 3 anni.
Peraltro, secondo le disposizioni dell’art. 172, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992 sui veicoli delle categorie M2 ed M3 citate, i sistemi di ritenuta per bambini devono essere usati, in alternativa ai dispositivi di sicurezza installati sui veicoli stessi, soltanto se sono effettivamente presenti al momento in cui avviene il controllo su strada.
Tale previsione riguarda, peraltro, soltanto i minori di peso inferiore a 36 kg perché, secondo il Regolamento comunitario richiamato al punto 2.4, l’utilizzazione dei dispositivi di ritenuta per bambini è limitata a tali soggetti.
Per gli autobus ed i minibus in servizio pubblico di piazza o di noleggio con conducente, si applicano, in ogni caso, le esenzioni di cui all’art. 172 comma 4 richiamate al punto 2.2 della presente circolare.
A me sembra strano che sulle macchine private le regole siano strettissime (ed è giusto) e poi quando vai su un taxi o un autobus rischi la vita di tuo figlio ma non vai contro la legge.
Cosa ne pensate? Non è un po’ strano?